Titolo I - Disposizioni preliminari e principi generali
Art. 1 - Finalità del codice
Il presente Codice persegue lo scopo di:
a) impegnare le imprese aderenti al rispetto di precisi e determinati canoni di correttezza imprenditoriale;
b) impegnare i propri iscritti al rispetto degli standard di qualità definiti nell' etica dei rapporti azienda/consumatore
Art. 2 Rispetto dei principi
Nello svolgimento della propria attività le Aziende si attengono scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente codice.
Gli organi direttivi delle Aziende vigilano affinché tutti i propri collaboratori operino nel rispetto scrupoloso delle leggi, degli usi eventualmente esistenti per il settore e del presente Codice.
Art. 3 Regole generali di condotta
Nello svolgimento della propria attività le Aziende osservano i principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entrano in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti, terzi.
Gli organi direttivi delle Aziende vigilano affinché tutti i propri collaboratori operino nel rispetto dei suddetti principi.
Art. 4 Aggiornamento e divulgazione delle norme deontologiche
Solosuccesso.com provvede all'aggiornamento del presente Codice e ne cura la divulgazione.
Art. 5 Clausola di adesione
L'adesione delle Aziende al circuito solosuccesso.com comporta la piena accettazione del presente Codice.
Titolo II - Norme generali di comportamento
Art. 6 Rispetto dei requisiti di correttezza, lealtà, imparzialità e trasparenza.
Nei rapporti contrattuali con il cliente le Aziende operano, sin dalla fase delle trattative, con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza.
In particolare, sono sempre evidenziati con precisione al cliente:
a) il tipo di servizio che viene prestato;
b) le modalità e i tempi della prestazione del servizio;
c) il corrispettivo del servizio prestato, le modalità e i termini di pagamento.
Art. 7 Rispetto di regole e canoni di correttezza, competenza, professionalità, cura e diligenza
Le Aziende nella prestazione dei servizi, sono impegnate a:
- individuare con chiarezza le esigenze intrinseche ed estrinseche del cliente .
- assicurare la conformità del processo di esecuzione dell'incarico garantendo al cliente il rispetto delle sue esigenze e verificando la sua soddisfazione.
- sviluppare un'azione continua di miglioramento dei processi interni.
- ottimizzare il processo di qualifica delle risorse interne, la loro formazione e l'assistenza dello staff di supporto.
- qualificare opportunamente i fornitori e le risorse esterne.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quali esplicitazioni degli impegni sopra espressi per ciascun settore rappresentato, si indicano:
- Settore Servizi Finanziari
Le aziende del settore considerano le Autorità di vigilanza soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato. Le aziende del settore favoriscono, e comunque non ostacolano, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato e, ritenendo che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.
- Settore Servizi Assicurativi
L'attività della Aziende appartenenti al settore servizi assicurativi deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi. Le aziende devono salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi e degli incarichi. Devono presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate, ed evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengono all'etica del mercato ed agli usi di mediazione.
- Settore Servizi Consulenza
Le aziende del settore devono evitare approssimazioni e superficialità e possedere i requisiti indispensabili in termini di professionalità, competenza, serietà, obiettività.
Art. 8 Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali.
Le Aziende. operano nel rispetto scrupoloso delle leggi poste a tutela della riservatezza delle persone e degli altri soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.
Ai fini della prestazione del servizio al cliente le Aziende. reperiscono i dati e le informazioni in modo lecito e corretto.
Le Aziende. non elaborano dati e informazioni al fine di costituire archivi di dati sensibili anche solo potenzialmente discriminatori di persone o altri soggetti, in particolare quelli riguardanti l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Le Aziende. assumono tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni in loro possesso, sia rispetto a eventi accidentali, sia rispetto ad elaborazioni abusive, anche di propri collaboratori. Le misure di protezione devono essere adeguate al tipo di elaborazione, al tipo di rischio sofferto, allo stato delle conoscenze informatiche.
Le Aziende. facilitano quanto più possibile l'accesso ai dati e alle informazioni in proprio possesso da parte dei soggetti cui i dati e le informazioni sono direttamente riferiti.
Le Aziende. procedono alla cancellazione dei dati in loro possesso divenuti obsoleti o inutili al fine perseguito nel loro reperimento.
Art. 9 Salvaguardia dell'ambiente
Le Aziende. considerano fondamentale l'impatto ambientale derivato dall'erogazione dei servizi, privilegiando al loro interno i comportamenti atti a prevenire gli effetti negativi.
Le Aziende. mantengono rapporti con il mondo sociale ed economico, ritenuto un aspetto determinante per il proprio successo, investendo le risorse a sostegno di iniziative, enti ed istituzioni che ritengono confacenti alla propria missione.
Titolo III - Obblighi relativi ai rapporti nello svolgimento dell'attività
Art. 10 Equità delle clausole contrattuali
Le Aziende. sono impegnate ad adottare moduli contrattuali e formulari contenenti clausole eque e chiaramente comprensibili.
Le Aziende. ottemperano al divieto di abuso di dipendenza economica, in particolare evitando di determinare un significativo squilibrio di diritti ed obblighi in proprio favore, anche qualora fosse nelle loro concrete possibilità.
Art.11 Canoni di esecuzione dei contratti
Nell'esecuzione dei contratti, le Aziende. si attengono, sia con i fornitori, sia con i clienti, al principio della buona fede in senso oggettivo.
Art.12 Conciliazione e arbitrato
Le Aziende. adottano preferenzialmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie.
Sezione I - Clienti
Art.13 Obbligo di lealtà
Le Aziende. improntano tutta la propria attività intorno alla figura del cliente. Sono pertanto impegnate a recepire le esigenze dei clienti e a soddisfarle anche oltre la specifica richiesta.
Alla base della politica aziendale delle Aziende. vi è, quale obiettivo primario, la soddisfazione delle esigenze del cliente, in quanto la perdita di un cliente è considerata un grave evento negativo. Le Aziende. mettono quindi in atto sistemi per conoscere i propri clienti, capirne le esigenze e misurarne la soddisfazione.
Il personale è addestrato a supportare questi sistemi, particolarmente per quanto concerne la misurazione della customer satisfaction.
Art.14 Conflitto d'interessi
Le Aziende. si astengono dall'assumere incarichi per i quali possa sorgere un conflitto d'interessi tra esse ed il cliente.
Sezione II Fornitori
Art.15 Rapporti con i fornitori
I sistemi di controllo delle forniture sono messi in atto nella maniera più idonea in relazione al settore e all'efficienza gestionale.
Le Aziende. ritengono che i rapporti con i fornitori, pur avendo un rilevante interesse economico, non si basano solo su quantità/qualità/prezzo, ma riguardano altri fattori quali: la costanza della qualità; l'evoluzione del fornitore; la disponibilità a compiere insieme progettazioni o sviluppi di servizi; l'attenzione degli stessi alla qualità; la capacità di implementare azioni correttive a fronte di non conformità dichiarate.
Art. 16 - Pubblicità
Le Aziende. rendono edotti i clienti dell'esistenza, dei contenuti e degli effetti del presente Codice.
Sezione III - Dipendenti
Art.17 Sicurezza sul lavoro
Le Aziende. sono impegnate ad osservare tutte le leggi in materia di lavoro, con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza, rispetto alla quale curano l'aggiornamento e la formazione continua.
Art.18 Coinvolgimento nelle politiche aziendali
Le Aziende. coinvolgono opportunamente i dipendenti e i collaboratori, anche attraverso iniziative di formazione, nel perseguimento degli obiettivi dell'azienda.
Il personale delle Aziende. sente di far parte di una squadra nella quale i rapporti sono improntati a rispetto e reciproca stima.
Tutto il personale è trattato eticamente e rispettato dalla Direzione, gestito secondo le leggi ed informato con trasparenza sull'andamento e sulle politiche aziendali.
Art.19 - Istruzioni ed ordini sul rispetto del codice.
Le Aziende. vigilano affinché l'operato dei collaboratori non sia in contrasto con i principi del Codice, sia per quanto riguarda i principi di correttezza, sia per quanto riguarda gli standard di qualità.
Pertanto le Aziende. richiedono il coinvolgimento, l'impegno e l'efficace interazione di tutto il personale, nella consapevolezza che, nel campo dei servizi, il comportamento e le prestazioni dei singoli individui influiscono direttamente sulla qualità percepita dal cliente.
Il personale è addestrato al contatto con il cliente, compatibilmente con il proprio ruolo, e ogni livello direttivo delle Aziende. interviene nel cercare di avvicinare il cliente all'azienda.
Anche a tal fine, le Aziende effettuano adeguate selezioni per l'assunzione di nuovo personale, stabilendo un piano di addestramento e formazione idoneo a permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Sezione IV Concorrenti
Art. 20 Divieto di pratiche di concorrenza sleale.
Le Aziende. si astengono tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale come definiti dall'art.2598 c.c.
Le Aziende. si astengono dal formulare giudizi sulla professionalità delle imprese concorrenti, ancorché richiesti dal cliente, anche potenziali.
Nella prestazione al cliente dei propri servizi, le Aziende. possono effettuare raffronti e comparazioni con quelli delle imprese concorrenti, purché tassativamente in relazione ad elementi veridici, omogenei ed obiettivi.
Qualora accettino un incarico congiuntamente ad altre imprese del settore, le Aziende. collaborano lealmente e fattivamente con queste, al solo fine della massima soddisfazione delle esigenze del cliente.
Le Aziende. si astengono dal fornire ad altre imprese del settore, anche in caso di collaborazioni, informazioni e dati sui propri clienti attuali.
Art. 21 Pubblicità ingannevole
Le Aziende. nelle comunicazioni pubblicitarie osservano i principi di veridicità e correttezza e si astengono da ogni tipo di pubblicità ingannevole. Le Aziende. tengono conto delle responsabilità legali e delle implicazioni finanziarie conseguenti alla prestazione di una pubblicità del servizio infondata.
Le azioni pubblicitarie delle Aziende mirano principalmente a:
- informare sul servizio, il suo campo di applicazione, la sua disponibilità e la celerità della realizzazione;
- spiegare le relazioni tra servizio, realizzazione e costi;
- spiegare al cliente l'effetto di ogni eventuale problema e come può essere risolto;
- assicurare che i clienti siano consapevoli del contributo che essi possono dare alla qualità del servizio;
- provvedere mezzi adeguati e facilmente accessibili per una efficace comunicazione;
- determinare il rapporto tra il servizio offerto e le reali esigenze del cliente.
Titolo IV - Disposizioni finali
Art. 22 Rilevanza disciplinare delle violazioni al Codice
Le infrazioni accertate al presente Codice da parte delle Aziende, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, comportano l'esclusione immediata dal circuito solosuccesso.com.
Art. 23 Segnalazioni a Solosuccesso.com
Il cliente di una Azienda. che ritenga abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, senza vincoli di forma inviando una mail alla Segreteria Solosuccesso.com info@solosuccesso.com
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